Legge 20 maggio 2016 nr. 76 - 'Cirinnà'
Nuove soluzioni per la tutela e la trasmissione del patrimonio in seguito alla recente legge “Cirinnà”: - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".
L’evoluzione socio economica della famiglia e le nuove norme di legge evidenziano ed amplificano, soprattutto per alcune tipologie di coppie quali: conviventi tradizionali, coppie di fatto registrate, unioni civili, separati, divorziati, coppie senza figli, ecc., l’importanza di definire ed attivare soluzioni giuridiche, fiscali e finanziarie volte a tutelare i propri cari ed a trasmettere il patrimonio secondo le proprie volontà.
Con la legge “Cirinnà”, dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Il regime patrimoniale dell'unione è la comunione dei beni, salvo che la coppia non scelga la separazione. In termini di diritti spettano al partner dell'unione sia la pensione di reversibilità che il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato dall'altro, nonché i diritti successori, sorgendo in capo al compagno superstite il diritto alla legittima.
La legge “Cirinnà” disciplina anche le convivenze di fatto, relative sia alle coppie eterosessuali che omosessuali, tra "due persone maggiorenni unite stabilmente" da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
Anche ai conviventi di fatto sono estese alcune prerogative che spettano oggi ai coniugi, tra cui: i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario, la possibilità di essere indicati quali rappresentanti per tutte le decisioni in materia di salute, i diritti inerenti la casa di abitazione; il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, ecc., oltre ad avere il diritto agli alimenti nell'ipotesi di scioglimento della convivenza e di permanere nell'abitazione in caso di morte del compagno, nonché il dovere di assistenza reciproca.
La convivenza non ha ripercussioni in ambito successorio, essendo escluso qualsiasi diritto per il partner all’eredità.
Per il resto i conviventi possono decidere di regolare i rapporti economici e patrimoniali di coppia, attraverso un apposito contratto di convivenza, sottoscritto, sotto forma di atto pubblico o scrittura privata, da un notaio o da un avvocato. Il contenuto del contratto può essere molto ampio rimanendo sempre nel limite che le questioni trattate siano inerenti ai rapporti patrimoniali della coppia.
L’assenza di una corretta pianificazione patrimoniale può creare notevoli problemi ai nostri cari nel momento in cui si troveranno ad avere il maggior bisogno.
Kleros insieme ai suoi professionisti è in grado di proporti le soluzioni più adeguate considerando le tue esigenze nel rispetto della tua situazione familiare.